Riconciliazione

Ultima modifica 13 settembre 2019

I coniugi separati possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice dichiarando la loro riconciliazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio o ove l'atto di matrimonio è stato trascritto

Come e dove

La dichiarazione di riconciliazione, da parte di entrambi i coniugi, può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune:

  • dove è avvenuto il matrimonio, o in alternativa
  • dove si trova trascritto in relativo atto (Comune di residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio).

I coniugi devono compilare e sottoscrivere una dichiarazione di riconciliazione e presentare copia conforme all'originale della sentenza di separazione.

L’ufficiale dello stato civile acquisirà d’ufficio degli atti necessari e concorderà con i coniugi l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, (presentarsi muniti di documento di identità).

Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, anche anticipatamente alla data della stesura dell'atto stesso. La rilevanza di tale data consiste nel fatto che a decorrere da questa si riattiverà il regime patrimoniale precedente alla separazione.

L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio.

Costi:

nessuno

Modulistica

dichiarazione di riconciliazione

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