Pubblicazioni di matrimonio

Ultima modifica 15 luglio 2019

Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso con effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune ove una delle due parti è residente. La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte dei nubendi. Questo per permettere a chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, di presentare apposizione.

Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio
La pubblicazione di matrimonio costituisce un adempimento preliminare al matrimonio stesso, inderogabile salvo casi eccezionali, le cui funzioni sono essenzialmente due: dare pubblicità all'evento, affinchè chi ne abbia motivo vi si possa opporre, e verificare che non esistano impedimenti al matrimonio.

La richiesta di pubblicazione deve essere fatta da entrambi i nubendi (o da uno solo a mezzo di procura, o da terza persona che abbia ricevuto dai nubendi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio online del Comune per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato presso l'Ufficio di Stato Civile per ulteriori 3 giorni durante i quali sarà possibile presentare eventuali opposizioni. Scaduti i termini sopra descritti i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio, decorsi i quali dovranno procedere con una nuova pubblicazione.

Non si procede alla pubblicazione se:

  • gli sposi celebrano il matrimonio nel Comune MA sono residenti in altro Comune (in questo caso la pubblicazione verrà effettuata nel Comune di residenza che emetterà una delega alla celebrazione ai sensi art. 109 cc)
  • gli sposi sono entrambi cittadini residenti all’estero, anche se iscritti in AIRE, (la pubblicazione è esclusivamente a cura del Consolato nella cui circoscrizione estera il cittadino risulta risiedere);
  • gli sposi celebrano il matrimonio davanti ad autorità locale straniera, a meno che questa non lo richieda espressamente;
  • il matrimonio viene contratto da cittadini stranieri NON residenti, nè domiciliati in Italia: dopo aver verificato il nulla osta o il certificato di capacità matrimoniale e la mancanza di impedimenti inderogabili l'Ufficiale di Stato Civile procede con la redazione di PROCESSO VERBALE in cui gli sposi dichiarano l'insussistenza degli impedimento contenuti negli artt. 85/86/87/88/89 cc. Nel verbale verrà fatta menzione della condizione di straniero residente all'estero che consente di omettere la pubblicazione.
  • in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita (art. 101 cc)

Requisiti per contrarre matrimonio

  • Avere compiuto 18 anni (articolo 85 c.c.) - è possibile contrarre matrimonio tra i 16 e i 18 anni, ma solo su autorizzazione del Tribunale per i minorenni.
  • Non essere dichiarato interdetto (articolo 85 c.c.).
  • Essere di stato libero (articolo 86 c.c.).
  • Non avere rapporti di parentela affinità, adozione (art. 87 c.c). Non possono contrarre fra loro matrimonio: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, fratelli e sorelle, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  • Non essere stato condannato per omicidio consumato o tentato omicidio del coniuge dell’altro (articolo 88 c.c)
  • Non contrarietà all’ordine pubblico: poligamia, incesto, matrimonio a seguito di ripudio;.
  • Essere trascorsi 300 giorni dalla data del divorzio (se non preceduto da separazione) o dalla data della vedovanza (art. 89 c.c.).

L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali requisiti siano rispettati: a tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, (la copia integrale dell'atto di nascita, il certificato multiplo di residenza, cittadinanza e stato libero, la copia integrale dell’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, la copia integrale dell’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile.
In caso di impedimento rimosso dal Tribunale, i nubendi dovranno presentare il relativo decreto autorizzatorio.

L’ufficiale di stato civile si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.

La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, qualora risultassero impedimenti non conosciuti dall’ufficiale di stato civile, potrà essere fatta opposizione.

Documenti necessari per le pubblicazioni

  1. documenti d'identità dei nubendi
  2. richiesta pubblicazioni da parte del Parroco (se matrimonio concordatario) – da produrre da parte di nubendi
  3. certificato di capacità matrimoniale o nulla osta al matrimonio se nubendi stranieri (art. 116 cc)
  4. eventuale procura (art. 50 DPR 396/2000) sottoscritta senza autentica di firma essendo formata per scrittura privata
  5. eventuale provvedimento del Tribunale che rimuove un impedimento (art. 52 DPR 396/2000)
  6. per i minorenni che abbiano compiuto i 16 anni, Decreto di autorizzazione del Tribunale per i minori.
  7. disponibilità alla celebrazione da parte del Ministro di Culto e autorizzazione del Ministro di Culto da parte del Ministero dell'Interno (in caso di matrimonio religioso con rito acattolico)

Lo straniero che non conosce la lingua italiana deve essere assistito da un traduttore/interprete, munito di un documento di identità, sia durante le pubblicazioni che durante la celebrazione del matrimonio.

  • Con sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 2011 è stata abrogata la verifica della regolarità del soggiorno per i cittadini stranieri che intendono sposarsi in Italia,

Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, verranno richiesti direttamente dall'Ufficiale di Stato Civile.

Nulla osta per lo straniero
Il nulla osta, previsto dall’art. 116 del Codice Civile, è un documento che attesta l'inesistenza di impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza del nubendo straniero e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve, inoltre, necessariamente risultare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino … (specificare le generalità), o che nulla osta al matrimonio o che non sussistono impedimenti al matrimonio.
Per la donna divorziata o vedova deve risultare la data del divorzio o di vedovanza.
Il nulla osta può essere rilasciato:

  • dall’Autorità consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del console deve essere legalizzata alla Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Londra del 1968;
  • dall'autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato in Italia), tradotto e legalizzato dal Consolato italiano nello Stato estero interessato, o apostillato dagli organi preposti per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961

Il nulla osta non può essere sostituito da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera, né da autocertificazione.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

Se nel nulla osta non sono indicati i nomi dei genitori dello/a sposo/a è necessario presentare l'atto di nascita in lingua originale, tradotto in lingua italiana e legalizzato dalle competenti autorità.

Se nel nulla osta rilasciato dalla propria autorità diplomatica in Italia l'indicazione dello stato civile risulta "libero", è necessario integrare tale nulla osta con un documento di stato civile: certificato di stato civile celibe/nubile, atto di divorzio o atto di morte del precedente coniuge a seconda della condizione personale (ciò è assolutamente necessario per la donna divorziata o vedova, per rispettare quanto previsto dall'art. 89 del Codice Civile). Tale documento deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalle competenti autorità.

Certificato di capacità matrimoniale

I cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Italia, Germania, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) devono produrre il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui sono cittadini.

Tale certificato come specificato dalla circolare Ministero dell'Interno n. 4/2005 non è soggetto a legalizzazione e traduzione ma DEVE ESSERE CONFORME AL MODELLO PLURILINGUE ALLEGATO ALLA CONVENZIONE STESSA

Casi particolari:

I cittadini statunitensi, australiani, polacchi, francesi, danesi, norvegesi, svedesi e britannici sostituiscono il nulla osta con altra documentazione (rivolgersi all'ufficio per delucidazioni)

Costi

  • una marca da bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se nubendi residenti in Comuni diversi)

I soggetti legittimati a fare opposizione

  • i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
  • il tutore o il curatore, se uno dei nubendi sia soggetto a tutela o curatela;
  • il P.M., quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'ufficiale dello stato civile (articolo 59 - primo comma - del Dpr 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all’estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull’atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio;
  • il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
  • i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto;
  • l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.

Dove e quando presentare opposizione

L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i tre e i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del Dpr 396/2000).
L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del Dpr 396/2000).
La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio.
La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
L’ufficiale di stato civile cui venga notificata l’opposizione (o ai nubendi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del Dpr 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile.
Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l’ufficiale di stato civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7 – secondo comma - della legge n.847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta.
Sulla opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del codice civile (articoli 84 – 89 del c.c.).
Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei nubendi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “non luogo a procedere”, poiché l’opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito.

E’ molto importante e significativo quello che è stabilito nell’articolo 104 del codice civile: “se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il Pubblico Ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni”.
Sul tema relativo all’argomento di cui trattasi, capita che all’ufficiale di stato civile pervenga una richiesta generica da parte soprattutto di figli che chiedono di soprassedere alla celebrazione del matrimonio del loro padre molto anziano con una persona molto più giovane, facendo presente che è stata presentata dichiarazione di interdizione al Tribunale per il proprio genitore. Viene chiesto come si deve comportare in questo caso l’ufficiale di stato civile.
La risposta è semplice: primo, perché il figlio non rientra tra i soggetti cui spetta il diritto di opposizione; secondo, perché il “soprassedere” alla celebrazione del matrimonio non è contemplato in nessuna norma del codice; terzo, perché la “dichiarazione” di interdizione non comporta un diritto alla opposizione.
Pertanto l’ufficiale di stato civile può procedere tranquillamente sia con le pubblicazioni che con la celebrazione del matrimonio.

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