Cambio Nome e/o Cognome

Ultima modifica 12 settembre 2019

Il cambio per i maggiorenni

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
Sono ammesse anche richieste concernenti il cambio di nome / cognome perchè ridicolo, vergognoso o rilevante l’originale naturale.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:

  • autorizza il cambiamento del nome / cognome
  • autorizza il cambiamento del nome / cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale
  • riceve e istruisce le istanze di cambiamento di nome / cognome e decide con decreto.

La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere o presentata in Prefettura e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure inviata per posta, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento, dichiarazione sostitutiva di certificazione ed eventuale documentazione a sostegno delle motivazioni (per indicazioni circa luogo, orario e modulistica vedere il sito della Prefettura di Vicenza)
La Prefettura competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Al riguardo, si ritiene utile specificare quanto segue:
Se l’interessato è nato e residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede;
Se l’interessato è residente all’estero, ma nato in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita;
Se, infine, l’interessato è nato all’estero, ma residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
Trascorsi 30 giorni dall’affissione, l’interessato dovrà restituire alla Prefettura la relata di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. Successivamente, dalla data di avvenuta affissione decorreranno ulteriori 30 giorni entro i quali chiunque abbia interesse, può proporre opposizione ex art. 91 D.P.R. 396/2000. Trascorsi pertanto i complessivi 60 giorni il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome / cognome.
Durata del procedimento: 120 giorni dalla presentazione dell’istanza

Il cambio per i minori

Se il cambio del nome riguarda un minore, la domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori, oppure da uno solo dei genitori accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’altro; in caso di particolare difficoltà, e valutata l’urgenza e l’interesse del minore, può sottoscrivere l’istanza anche uno solo dei genitori. In questo caso la Prefettura deve far notificare il decreto autorizzatorio alle pubblicazioni anche all’altro genitore, come previsto dal comma 1 bis dell’articolo 90 del DPR 396, come modificato ed integrato dall’articolo 3 del DPR 54.
Riguardo ai minori, l’istanza di cambio di nome può essere presentata anche dall’affidatario, come inteso dagli articoli 2 e seguenti della legge 4.5.1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia).

Cambio nome/cognome di cittadino straniero nato in Italia

Il cittadino straniero, riguardo alle proprie generalità, resta soggetto esclusivamente alla legge dello Stato di appartenenza, anche dopo l'evento nascita a prescindere dalla formazione del relativo atto: le eventuali variazioni di nome o cognome che dovessero avvenire secondo la normativa del proprio ordinamento andranno riportate anche negli atti e documenti che lo riguardano, in applicazione del principio di carattere generale sancito dall'art. 24 della legge 218/1995.
Un primo problema può verificarsi quando il nome imposto dai genitori stranieri al neonato, non risulti conforme all'ordinamento dello Stato di appartenenza: in pratica, dopo avere reso denuncia di nascita e scelto il nome per il figlio, i genitori si accorgono, nel momento in cui si recano presso il loro Consolato in Italia per l'iscrizione del minore nel proprio passaporto, che il nome che hanno attribuito non è previsto né consentito dalla legge del loro Stato e che dovranno necessariamente cambiarlo per potere ottenere che quella nascita venga riconosciuta anche nel Paese di origine. In tal caso, sarà sufficiente un'istanza di parte con allegata la certificazione consolare relativa al nome per consentire all'ufficiale dello stato civile di attivarsi per la correzione del nome.
Qualsiasi cambiamento avvenga nelle generalità dello straniero, in applicazione della legge del proprio Stato, dovrà essere riconosciuto efficace anche per il nostro ordinamento, senza poter in alcun modo entrare nel merito su quando disposto dalla normativa dello Stato estero.
In ogni caso, non si ritiene possibile nessuna valutazione sul cambiamento di generalità effettuate nel rispetto della normativa straniera, tranne eventuali contrasti con norme inderogabili d'ordine pubblico: l'ufficiale di stato civile dovrà provvedere agli adempimenti di competenza, apponendo le prescritte annotazioni. In sostanza, se un cittadino straniero modifica le proprie generalità in applicazione della legge del suo Stato, il nostro ordinamento non potrà fare altro che riconoscere le variazioni intervenute rendendole operanti anche in tutti gli atti ed i documenti che riguardano l'interessato, nei contatti del medesimo con la nostra pubblica amministrazione e con le istituzioni.