Contenimento della popolazione di piccioni: le disposizioni di carattere igienico-sanitario
Contenimento della popolazione di piccioni: le disposizioni di carattere igienico-sanitario
- considerata la presenza sempre più massiccia di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino, tale da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per la possibile trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie;
- considerato il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano con costi gravosi di pulizia, manutenzione, restauro di monumenti, edifici pubblici e privati, con ordinanza n. 159/2022;
il Sindaco ha disposto quanto segue:
È assolutamente vietato a chiunque depositare o gettare alimenti, scarti o avanzi di cibo ai colombi o ad altri animali selvatici su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata;
È fatto obbligo a tutti i possessori/detentori o amministratori di immobili di provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché al risanamento e alla ripulitura delle aree eventualmente sottostanti, quali in particolare aree pubbliche o aperte al pubblico, strade e marciapiedi;
È fatto obbligo a tutti i possessori/detentori a qualsiasi titolo o amministratori di immobili interessati dallo stanziamento o dalla nidificazione dei piccioni di provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all’immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accesso attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
È fatto obbligo a tutti i possessori/detentori a qualsiasi titolo o amministratori di immobili di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all’interno di cortili applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti
Si avverte che chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto:
- al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento comunale;
- all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 650 Codice Penale;
- all’eventuale recupero degli oneri anticipati dall’Amministrazione comunale per le operazioni di disinfezione e ripulitura delle aree pubbliche sottostanti a proprietà private.
In allegato copia dell'Ordinanza n. 159/2022.
Assessorato all'Ambiente